Art. 7.
(Obbligo scolastico).

      1. L'obbligo scolastico si assolve e si certifica nel sistema educativo di istruzione, decorre a partire dalla frequenza del terzo anno della scuola dell'infanzia e termina con il compimento del diciottesimo anno d'età.
      2. A partire dalla scuola elementare, il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio nell'ambito del consiglio di interclasse o di classe con la sola componente insegnante.
      3. Può essere proposta la non ammissione dell'alunno o alunna alla classe successiva solo se il progetto d'individualizzazione predisposto per superare le relative difficoltà di apprendimento non abbia avuto efficacia comprovata.
      4. La non ammissione alla classe successiva non può essere determinata da motivi comportamentali e deve essere accompagnata da precise indicazioni progettuali, atte a garantire all'alunno o alunna il raggiungimento nell'anno successivo degli obiettivi prefissati.
      5. La valutazione periodica dell'alunno o alunna ed il giudizio finale sono documentati con apposito attestato fornito dal Ministero della pubblica istruzione.
      6. Al superamento di ogni ordine di istruzione è previsto il rilascio di un apposito diploma uguale su tutto il territorio nazionale.